Che cosa cambia in pratica?

Quando si applica il risarcimento diretto?
In caso di collisione tra due veicoli a motore, entrambi identificati, con targa italiana, e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto.

 

L'incidente deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di S. Marino o Città del Vaticano e i veicoli devono essere immatricolati nei predetti Stati. Tra i veicoli targati sono compresi i ciclomotori provvisti di nuova targa (introdotta dal D.P.R. 153/2006 in vigore dal 14 luglio 2006) mentre sono escluse le macchine anche se targate (esclusione prevista fino al 1° febbraio 2008).

 

Tra i veicoli targati sono comprese le macchine agricole targate ed i ciclomotori provvisti di nuova targa (introdotta dal D.P.R. 153/2006 in vigore dal 14 luglio 2006).

 

Quando non si applica il Risarcimento Diretto?

Non è possibile avvalersi della procedura di risarcimento diretto in caso di:

• incidente accaduto all'estero;
• incidente con più di due veicoli o con veicoli non a motore;
• assenza di collisione tra due veicoli;
• incidente in cui la responsabilità risulti imputabile ad un veicolo diverso da quelli entrati in collisione;

• collisione con rimorchi non agganciati alla motrice;
• collisione con veicolo non assicurato.

 

In tutti questi casi ti comunicheremo il motivo di esclusione dalla procedura e, a seconda dei casi, invieremo la tua richiesta alla Compagnia del responsabile civile o ti inviteremo a rivolgerti direttamente alla stessa.

 

Cosa viene risarcito?
Con la procedura di risarcimento diretto vengono risarciti direttamente da AXA in proporzione alla tua quota di ragione:

• i danni subiti dal tuo veicolo;
• i danni subiti da chi era alla guida del tuo veicolo se di lieve entità (ossia con invalidità permanente non superiore al 9%);
• i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente e tue se non eri a bordo.

 

Ricorda che è necessario ricorrere al sistema del risarcimento diretto anche se il conducente ha subito lesioni gravi, limitatamente però al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate.

 

I danni relativi alle lesioni gravi, quelli ad oggetti diversi dai veicoli (cassonetti, vetrine, guard-rail, ecc.) o ai pedoni, verranno invece risarciti dalla Compagnia del veicolo responsabile dell'incidente.